Sebbene difficilmente calcolabile, il costo di una controversia interpretativa può essere molto alto in termini di tempo, di energie distolte da altri compiti, per non dire del discredito che investe il servizio giustizia quando la medesima questione è decisa dai giudici con esiti differenti.
Sono perciò necessarie e urgenti alcune misure di contrasto, la cui applicazione non solo è in sé priva di costi ma riduce il costo complessivo dell’amministrazione della giustizia.
Soddisfa questo scopo una legge sull’interpretazione delle leggi, che definisca il significato della norma costituzionale secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 co. 2° Cost.).
La portata di questa legge sarebbe rivoluzionaria, perché ridurrebbe drasticamente l’odierno potere dei giudici ordinari, amministrativi e tributari; potere, che sovente sconfina nell’arbitrio legalizzato, in aperto contrasto con i principi dello Stato di diritto, uno dei cardini su cui posa l’edificio dello Stato liberale. Sintetizzando:
A) La legge sull’interpretazione, infatti, dovrebbe fare chiarezza innanzitutto sulla gerarchia delle Corti, stabilendo che l’interpretazione della Corte costituzionale resa nelle sentenze c.d. interpretative è vincolante per tutti gli altri giudici, sotto pena di illegittimità delle decisioni prese in contrasto.
B) Poiché la Cassazione «quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale» (art. 65 co. 1° r.d., n. 12/1941), occorre rendere efficace questa previsione.
Perciò, la legge sull’interpretazione stabilisce che i giudici di grado inferiore (inclusi i giudici amministrativi e tributari) debbono uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione e che, quando intendono discostarsene, hanno (sotto pena di nullità) l’obbligo di motivare le ragioni del dissenso. L’obbligo di motivare favorisce il confronto dialettico fra i giudici pur salvaguardando la funzione regolatrice della Cassazione.
Quando v’è contrasto fra le sezioni della Cassazione (caso frequente), il Primo Presidente deve provocare l’intervento delle Sezioni Unite anche nella forma del provvedimento di indirizzo, senza attendere cioè che le sia devoluto un processo nel quale decidere.
In alternativa, il Parlamento, debitamente sollecitato dal Ministro della Giustizia, nel cui ambito un ufficio dovrebbe monitorare i contrasti giurisprudenziali, potrebbe intervenire a risolvere i contrasti con leggi interpretative.
Si tratta di un punto politico molto importante che riporterebbe i rappresentanti del popolo, nel nome del quale è amministrata la giustizia, al centro di essa, mentre oggi vedono la loro funzione circoscritta alla formazione delle leggi e restano totalmente estranei alla loro applicazione.
Questo gruppo di interventi contribuirebbe significativamente alla certezza del diritto, sotto il profilo dell’eliminazione dei contrasti giurisprudenziali, che accrescono il potere dei giudici, ma scalfiscono il prestigio della giustizia.
C) La legge sull’interpretazione dovrebbe stabilire, infine, il vincolo dell’interpretazione orientata, nel senso che fra più interpretazioni possibili va preferita quella conforme alla Costituzione, alla normativa comunitaria, ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’U.E., agli atti internazionali aventi un valore precettivo (e non semplicemente esortativo o di consiglio ed esclusi anche quelli la cui attuazione esige interventi del legislatore nazionale).
II
Giovano altresì allo snellimento organizzativo ed all’accelerazione dei tempi giudiziari alcune misure così riassumibili:
A) Il potere del Parlamento di chiedere il giudizio preventivo di legittimità costituzionale su di una legge (quando, cioè, essa ha raggiunto il suo assetto finale, ma prima che sia approvata in via definitiva). All’esito di tale giudizio ed alle modificazioni eventualmente richieste dalla Corte, per un certo numero di anni non potranno essere più sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Ciò eviterebbe la spada sospesa sul capo di leggi importanti condannate ad una perenne incertezza e con esse i loro destinatari.
B) Impiego degli avvocati per deflazionare il carico del contenzioso civile minore (deflazione che si è rivelata altrimenti impossibile), previo giudizio di idoneità etica e professionale.
C) Utilizzo a questo medesimo scopo dei magistrati in pensione.
III
Giovano poi a modernizzare la giustizia alcune altre iniziative, esemplificativamente indicate qui di seguito:
A) rifare i tre codici ormai troppo afflitti da modifiche accumulatesi nel corso degli anni e non coordinate fra loro: si tratta dei codici penale, di procedura penale e di procedura civile.
B) riconoscere nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioni e nelle materie non espressamente riservate allo Stato la potestà legislativa regionale integrativa delle leggi penali.
C) introdurre il numero programmato per l’accesso alla professione di avvocato prima che l’eccessiva crescita in atto crei problemi sociali di soluzione difficile.
D) Portare ad ulteriori conseguenze la consapevolezza che la funzione di giudicare e quella di accusare sono profondamente diverse. Perciò, senza sottrarre al p.m. l’appartenenza all’ordine giudiziario, sancire che in seno a quest’ultimo non vi sono soltanto due diverse carriere ma due diversi ordini: quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri.
E) Stabilire che, se la funzione del p.m. è quella di accusare, uno dei parametri per valutare la sua professionalità deve essere il numero delle condanne con le quali si concludono le inchieste da lui promosse.
F) Iniziare il cammino del p.m. verso la cultura della discrezionalità dell’azione penale, introducendola nella legge sulla responsabilità da reato degli enti, che non implica azione penale ma un’azione in cui si fa valere una responsabilità che presenta una diversa natura giuridica (una previsione del genere non colliderebbe con la Costituzione).
G) Stabilire che durante le indagini preliminari e fino alla loro conclusione o comunque nella parte coperta da segreto sono ammesse soltanto conferenze stampa dell’Ufficio (doverose per informare l’opinione pubblica) anche su richiesta degli organi di stampa e non dichiarazioni personali del magistrato né la pubblicazione di stralci degli atti del procedimento.